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Proposta di modifica n. 1.77 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/12/17

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:
  494-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali entro il 1o marzo 2018, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori, i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria,
  494-ter. La mancata pubblicazione dei dati di cui al comma precedente dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
  494-quater. I titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 494-bis garantiscono all'esterno delle proprie attività la pubblicità dei dati di cui al comma 494-bis pena la possibilità di revoca della stessa concessione.