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Proposta di modifica n. 1.100 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Id. em. 1.98, 1.99)

testo emendamento del 07/12/17

  Al comma 669, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».