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Proposta di modifica n. 1.17 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 07/12/17

  Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
  71-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole gestite da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli e della concorrenza sleale, con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori, possono essere concessi mutui ad ammortamento quindicennale da erogare al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il mese di settembre 2016 pari a 1,68 per cento.
  71-ter. I mutui sono assistiti dalle garanzie rilasciate dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche nella forma della controgaranzia.
  71-quater. La presenza degli squilibri di cui al comma 71-bis si verifica nel caso di riduzione di almeno il 30 per cento del reddito medio annuo dell'imprenditore rispetto al reddito medio del triennio precedente.
  71-quinques. Alla domanda di finanziamento presentata all'istituto di credito, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articolo 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riduzione del reddito.