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Proposta di modifica n. 1.48 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/12/17

  Dopo il comma 291, inserire il seguente:
  291-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.