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Proposta di modifica n. 1.55 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/12/17

  Dopo il comma 295, inserire i seguenti:
  295-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  295-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
  295-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  295-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
  295-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 295-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 295-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  295-septies. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
  295-opties. All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola «occasionale» è eliminata.
  295-nonies. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola «occasionale» è eliminata.
  295-decies. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n.122 è abrogato.

  Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:
   2018: –;
   2019: – 8.400.000;
   2020: – 4.100.000.