presentato il 07/12/2017 in XIII Agricoltura della Camera da Colomba MONGIELLO (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 07/12/17
Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
«301-bis. I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
301-ter Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare, nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.
301-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 2.
301-quinques. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 301-ter si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».