presentato il 07/12/2017 in XIII Agricoltura della Camera da Luca SANI (PD)
status: Approvato
testo emendamento del 07/12/17
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. Rientrano tra le attività connesse, dì cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, svolte da aziende faunistico-venatorie ed esercitate dall'imprenditore agricolo mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola.
301-ter. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.
301-quater. Le disposizioni di cui ai commi 301-bis e 301-ter si applicano con effetto retroattivo, a partire dalla data di costituzione dell'azienda.