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Articolo premissivo n. 01.27 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 12/12/17

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Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

        1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

        2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

        3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

        Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».