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Articolo premissivo n. 01.11 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 12/12/17

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Premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

        Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».