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Articolo premissivo n. 01.32 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (La parte evidenziata in neretto è improponibile)

testo emendamento del 12/12/17

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All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

            a) tutela e garantisce il diritto alla vita come diritto indisponibile e inviolabile anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

            b) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

            c) stabilisce che ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, fermi restando i casi previsti dalla legge.

            d) riconosce come prioritaria la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, che si basa sui principi di beneficialità e proporzionalità della cura nonché sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico; nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

        Conseguentemente:

            all'articolo 1, sopprimere i commi 1 e 2.

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(*) La parte evidenziata in neretto è improponibile