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Sub Emendamento n. 0.22.103.5 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 14/12/17

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole: a condizione che abbiano avuto nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi;
   b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) ai commi 179 e 199 – lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «Fermo restando che lo status di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non comporta l'esclusione dalle misure previste dai suddetti commi;
    b-ter) all'articolo 1 lettera b) dei commi 179 e 199, dopo le parole: «il coniuge o un parente di primo grado convivente...» sono aggiunte le seguenti: «o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»;

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.

nuova formulazione del 14/12/17

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) alla lettera b) del comma 179, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono inserite le seguenti: «, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»;
   b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) alla lettera b) del comma 199, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»;
   c) sostituire le lettere f) e g) con le seguenti:
   f) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quater nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: «609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quinquies nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

  Conseguentemente, al comma 97-sexies, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: 17,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;
   al quinto periodo, sostituire le parole: 49,2 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 44,3 milioni di euro per l'anno 2018.