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Proposta di modifica n. 72.85 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 72.
  • status: Approvato (Id. em. 72.82, 72.83, 72.84, 72.87, 72.89)

nuova formulazione del 14/12/17

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «di liquidazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e».