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Proposta di modifica n. 3.10 ai ddl C.331 , C.927 in riferimento all'articolo 3.
argomenti:      

testo emendamento del 13/06/13

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 2, dopo le parole: il giudice dispone con ordinanza inserire le seguenti: impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale che il processo riprenda il suo corso.