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Proposta di modifica n. 1.1414 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 14/12/17

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Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa».