Proposta di modifica n. 1.1451 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 14/12/17

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Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «4. Si intende per consenso informato il colloquio infonnativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi, anche in modalità elettronica. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».