presentato il 15/12/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Anna ASCANI (PD) e altri 20 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
nuova formulazione del 15/12/17
Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi previsti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, secondo le modalità stabilite, anche ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato e, all'articolo 31, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 20.000.000.