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Proposta di modifica n. 41.12 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 41.
  • status: Approvato
argomenti:  

nuova formulazione del 16/12/17

  Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:
  251-bis. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti sono calcolati al lordo dell'IVA, l'AIFA procede alla determinazione delle quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica al lordo dell'IVA in coerenza con la normativa vigente. A tal fine, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:
   a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come rideterminato dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come rideterminato dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati;
   b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA da applicare sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  251-ter. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 251-bis sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 251-bis sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
  251-quater. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 251-bis, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.
  251-quinquies. Per i versamenti di cui al comma 251-bis, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2018. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-bis, lettera a), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'IVA nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-bis, lettera b), qualora le aziende farmaceutiche abbiano detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 1986 pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  251-sexies. A partire dal 1o gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 251-bis, lettera b), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 251-octies e 251-novies. La disposizione di cui al comma 251-octies si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 251-novies si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 251-bis, lettera a).
  251-septies. All'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «è calcolata» sono inserite le seguenti: «al lordo dell'IVA».
  251-octies. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: «degli importi» sono aggiunte le seguenti: «, al lordo dell'IVA,»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono aggiunte le seguenti: «e all'erario»;
   c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
   d) al quarto periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono aggiunte le seguenti: «e all'erario».

  251-novies. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, dopo le parole: «alle regioni medesime» sono aggiunte le seguenti: «e all'erario» e le parole «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo dell'imposta sul valore aggiunto»;
   b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alte singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

  251-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 251-bis a 251-novies si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.