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Proposta di modifica n. 1.1732 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:    

testo emendamento del 14/12/17

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Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

        «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento».