presentato il 14/12/2017 in Assemblea del Senato da Maurizio SACCONI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 14/12/17
Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente,
dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:
«Art. 4-bis.
(Nutrizione e idratazione assistite)
1. La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.
2. La somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.
3. Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente».