Proposta di modifica n. 1.1778 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 14/12/17

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Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «rinuncia» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «Ai fini della presente legge si intende per "rifiuto delle cure" si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per "rinuncia alle cure" si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.».