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Proposta di modifica n. 1.1793 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 14/12/17

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Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Il medico è tenuto a prendere in considerazione la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civle o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, o a fronte della richiesta, comunque espressa, di interrompere trattamenti conformi alle linee guida e alle norme di buona pratica clinica riferibili alla condizione attuale del richiedente, il medico non ha obblighi professionali».