Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1794 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:    

testo emendamento del 14/12/17

sharingList();

Il comma 6 è così sostituito:

        «Il medico tiene in considerazione le esigenze espresse dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scentifici.».