Proposta di modifica n. 1.1795
al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 14/12/2017 in Assemblea del Senato da Gian Marco CENTINAIO (Lega) e altri
status: Id. em. 1.1794 (Respinto)
testo emendamento del 14/12/17
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Il comma 6 è così sostituito:
«Il medico tiene in considerazione le esigenze espresse dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scentifici.».