Proposta di modifica n. 1.1796
al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 14/12/2017 in Assemblea del Senato da Maria RIZZOTTI (FI-PdL) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto (vai alla votazione)
testo emendamento del 14/12/17
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Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».