Proposta di modifica n. 1.1816
al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 14/12/2017 in Assemblea del Senato da Maurizio SACCONI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto (vai alla votazione)
testo emendamento del 14/12/17
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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».