Proposta di modifica n. 1.1838 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 14/12/17

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Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e gli altri operatori sanitari coinvolti assicurano le cure necessarie. La volontà del paziente difforme da quella che il personale medico sta attuando è presa in considerazione ove le sue condizioni cliniche e le circostanze lo consentano, fermo restando che in caso di dubbio prevalgono le esigenze di cura».