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Proposta di modifica n. 3.157 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 3.
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testo emendamento del 14/12/17

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Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti i trattamenti sanitari proposti e il medico ritenga invece che questi siano appropriati e necessari, la decisone può essere rimessa, previo parere espresso da Comitato etico indipendente, al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».