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Proposta di modifica n. 3.158 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 3.
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testo emendamento del 14/12/17

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Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «Il medico è comunque tenuto a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita della persona minore d'età, interdetta o inabilitata anche in caso di rifiuto del trattamento sanitario da parte del rappresentante legale della persona minore, interdetta o inabilitata ovvero dell'amministratore di sostegno.».