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Proposta di modifica n. 7.3 al ddl S.2443 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato
argomenti:    

testo emendamento del 15/12/17

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RITIRATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivi di un tirocinio formativo di tipo diretto o indiretto pari ad almeno 400 ore. Al fine di promuovere l'attivazione di tirocini negli ambiti di cui al all'articolo 3, comma 3, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università attivano specifiche convenzioni che garantiscano la previsione di un adeguato rimborso spese per gli studenti».

        Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».