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Proposta di modifica n. 13.2 al ddl S.2443 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 15/12/17

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RITIRATO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        1) all'alinea sopprimere le parole da: «previo superamento» a: «a distanza», e sostituire le parole: «sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data», con le seguenti: «abbiano svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti»;

        2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) laurea quinquennale, quadriennale o diploma di laurea triennale, o diplomi di corsi professionali post-diploma istituiti, autorizzati o riconosciuti da enti pubblici che abbiano permesso l'esercizio professionale negli ambiti di cui all'articolo 3, o diplomi abilitanti rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge da istituti magistrali o scuole magistrali.»;

        3) sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        «2-bis. L'attività di cui al comma 2 è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        2-ter. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato il requisito relativo ai tre anni di attività di educatore, anche non consecutivi, ma non siano in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 2, possono acquisire in via transitoria il titolo di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite formazione a distanza.

        2-quater. Il corso di cui al comma 2-ter è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università. Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

        2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-quater, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

        Conseguentemente ancora sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «Acquisiscono», inserire la seguente: «altresì».

        Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «comma 2-ter».