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Proposta di modifica n. 13.6 al ddl S.2443 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile (DECADUTO)

testo emendamento del 15/12/17

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DECADUTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico altresì quei soggetti che abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per non meno di dodici mesi, anche non continuativi, dimostrata nei modi di cui al secondo periodo del comma 2, lettera b), previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 120 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza. Il predetto corso deve essere intrapreso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente:

            a) al comma 3, le parole: «Il corso di cui al comma 2 è organizzato» sono sostituite con le seguenti: «I corsi di cui ai commi 2 e 2-bis sono organizzati»;

            b) al comma 5, le parole: «del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale» sono sostituite con le seguenti: «dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2 e 2-bis e delle relative prove scritte finali».