Proposta di modifica n. 13.7
al ddl S.2443 in riferimento all'articolo 13.
presentato il 15/12/2017 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Mauro Maria MARINO (PD)
status: Inammissibile (DECADUTO)
testo emendamento del 15/12/17
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DECADUTO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì nei confronti di coloro che abbiano svolto l'attività di educatore per non meno di dodici mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 120 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, e da intraprendere entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».