Proposta di modifica n. 10.1 ai ddl C.331 , C.927 in riferimento all'articolo 10.
argomenti:  

testo emendamento del 13/06/13

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente: «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, le disposizioni dell'articolo 161 comma 2 del codice penale non si applicano».