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Sub Emendamento n. 13.1/4 dell'emendamento 13.1 al ddl S.2443 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile (DECADUTO)

testo emendamento del 15/12/17

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DECADUTO

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.».

        Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».