presentato il 15/12/2017 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Manuela SERRA (M5S) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (DECADUTO)
testo emendamento del 15/12/17
DECADUTO
All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione, è stabilito il compenso orario minimo per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che operano negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'entità del compenso è adeguata annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente».