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Sub Emendamento n. 13.1 testo 2 corretto/16 al ddl S.2443 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile (DECADUTO)

testo emendamento del 15/12/17

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DECADUTO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione, è stabilito il compenso orario minimo per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che operano negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'entità del compenso è adeguata annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente».