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Sub Emendamento n. 0.21-bis.107.2 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 21-bis.

testo emendamento del 18/12/17

  All'emendamento n. 21-bis.107 sono apportate le seguenti modificazioni:

  dopo il comma 89-bis aggiungere i seguenti:
  89-ter. I soggetti disabili che hanno un'invalidità civile compresa tra 74 e 99 per cento, ai fini fiscali sono assoggettati al limite reddituale pari a 8 mila euro lordi.
  89-quater. Il trattamento di cui ai commi 89-ter e 89-quater, si provvede, nel limite della spesa di 1 miliardo e 400 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.