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Sub Emendamento n. 0.61.5.2 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 61.
  • status: Approvato (Id. em. 0.61.5.4)

testo emendamento del 18/12/17

  All'emendamento 61.5 del Relatore, capoverso comma 413-quater, comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019 nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2.