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Sub Emendamento n. 0.88-bis.24.6 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 88-bis.

testo emendamento del 18/12/17

  All'emendamento 88-bis.24 del Relatore, dopo il capoverso 597-septies aggiungere il seguente:
  597-octies. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.
(Archivio informatico unico).

  1. I soggetti indicati dall'articolo 3 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
  2. A tal fine i soggetti di cui al primo comma istituiscono un archivio unico informatico.
  3. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.
  4. L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.
  5. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
  6. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 35. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.
  7. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.
  8. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.
  9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».