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Proposta di modifica n. 34-bis.15 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 34-bis.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 18/12/17

  Dopo il comma 170, aggiungere i seguenti:
  170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.427.390 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  170-ter. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 21, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «dal direttore dell'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «all'ordine del giorno e» aggiungere le seguenti: «, salvo quanto disposto al primo periodo,»;
   b) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito all'approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa»;
   c) all'articolo 27, comma 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
     a) concedere prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
    b) concedere prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi».

  170-quater. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è abrogata.
  170-quinquies. Agli oneri di cui al comma 170-bis, pari ad euro 1.427.390 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.