presentato il 18/12/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Carlo DELL'ARINGA (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
nuova formulazione del 18/12/17
Dopo il comma 175, aggiungere i seguenti:
175-bis. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «l'ordinamento giuridico» sono inserite le seguenti: «ed economico»;
b) al secondo periodo, alle parole: «Il trattamento economico del personale» sono premesse le seguenti: «In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento giuridico ed economico del personale,»;
c) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».
175-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 175-bis, pari a 300.000 euro per l'anno 2019, a 600.000 euro per l'anno 2020, a 850.000 euro per l'anno 2021, a 1.100.000 euro per l'anno 2022, a 1.400.000 euro per l'anno 2023, a 1.650.000 euro per l'anno 2024, a 2.000.000 di euro per l'anno 2025, a 2.250.000 euro per l'anno 2026, a 2.500.000 euro per l'anno 2027, a 2.800.000 euro per l'anno 2028 e a 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.