Proposta di modifica n. 101-septies.5 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 101-septies.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 18/12/17

  Dopo il comma 681, aggiungere i seguenti:
  681-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione:
   a) di tutti i comuni appartenenti alle province, confinanti con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
   b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  681-ter. Le modalità e i criteri di erogazione sono stabiliti con decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, tenendo conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici.
  681-quater. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo fondo per le finalità di cui al comma 681-bis.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.