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Proposta di modifica n. 29-quater.26 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 29-quater.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 19/12/17

  Sostituire i commi 141 e 142 con i seguenti:
  141. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal lo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
  142. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 141, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 141, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2019 e di 201,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.