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Proposta di modifica n. 101-quater.34 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 101-quater.
  • status: Approvato (Id. em. 101-quater.271, 101-quater.305)

nuova formulazione del 19/12/17

  All'articolo 1, dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:
  668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  668-ter. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  668-quater. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.