presentato il 19/12/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Ileana PIAZZONI (PD) e altri e altri 21 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 19/12/17
Dopo il comma 110 aggiungere il seguente:
110-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma».
Conseguentemente dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
114-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.