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Proposta di modifica n. 10.16 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 20/12/17

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. I treni adibiti al trasporto passeggeri prevedono adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza.
  39-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le dotazioni minime di primo soccorso in relazione alle specifiche caratteristiche dei servizi ferroviari, nonché i tempi e le modalità di attuazione di cui al comma 39-bis. Il decreto di cui al presente comma individua altresì le modalità e i criteri per la formazione del personale viaggiante.
  39-quater. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui al comma 39-ter, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le dotazioni di primo soccorso potranno essere acquisite dalle società di trasporto ferroviario anche tramite convenzioni o sponsorizzazioni da parte di soggetti privati.

  Conseguentemente:alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 500.000;
   al comma 624, sostituire le parole: di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.