presentato il 20/12/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Colomba MONGIELLO (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 17-quater.55)
nuova formulazione del 20/12/17
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e l'anno 2020.