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Proposta di modifica n. 26.3 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 20/12/17

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «  b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;»;
   b) all'articolo 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
    «  h) «medicinali destinati alla donazione»: i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, senza obbligo di prescrizione, da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità di utilizzo in termini di qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, sulla base di princìpi stabiliti dal decreto del Ministero della sanità dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997 n. 72, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;
   i) «Soggetti donatori del farmaco»; ai fini della presente legge si intendono per soggetti donatori dei farmaco, le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, così come individuate ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;
   l) «articoli di medicazione»: gli articoli di cui al numero 1.14) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   m) «altri prodotti»; i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e).».
   c) all'articolo 8 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo potrà avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati dai componenti di cui al comma 1 lettera b) nonché di altri esperti di settore.;
   d) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola: «medesimi.» è aggiunto il seguente periodo: «Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU).»;
   e) all'articolo 11:
    1) Alla rubrica dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole: «integrati, o di rete,»;
    2) al comma 2 dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole: «integrati, o di rete,»;
   f) all'articolo 16:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale»;
    2) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):
   a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
   b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 15;
   c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 1.14) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
   d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari;
   e) degli altri prodotti che saranno individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari.

  2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1917.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
   a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
   b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
   c) l'ente donatario rilasci trimestralmente al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una apposita dichiarazione, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, in cui si impegna ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle sue finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale.

  4. Al comma 7, le parole: «destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo».
   d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
  «2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 350, 351, 352.»;
   e) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

ART. 19.
(Abrogazioni).

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
   b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.