presentato il 20/12/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Antonio BOCCUZZI (PD) e altri 21 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
nuova formulazione del 20/12/17
Al comma 90, primo periodo, dopo le parole: condizioni soggettive dei lavoratori, inserire le seguenti: e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.
Al comma 105, primo periodo, sostituire le parole: all'anno 2018 con le seguenti: agli anni 2018,2019 e 2020.
Al comma 106, sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per gli anni
2018, 2019 e 2020.
Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
106-bis. All'articolo 1 comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «con sentenza esecutiva» sono inserite le seguenti: «o con verbale di conciliazione giudiziale».
106-ter. Il fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell'articolo 11, comma, 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di tale riduzione viene fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.