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Proposta di modifica n. 41-quinquies.34 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 41-quinquies.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 20/12/17

  Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:
  270-bis. In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, nel triennio 2018-2020, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di un anno, contratti d'opera, rinnovabili fino al massimo di due anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
   a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;
   b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;
   c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;
   d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;
   e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

  270-ter. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti di cui al comma 270-bis sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.
  270-quater. I compensi orari del personale assunto con i contratti di cui al comma 270-bis sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie e non possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo.
  270-quinquies. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni dei commi 270-bis, 270-ter e 270-quater non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.