presentato il 20/12/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Michele MOGNATO (Art.1-MDP-LeU) e altri e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 52.24, 52.35)
nuova formulazione del 20/12/17
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. All'articolo 703 del Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 15-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto comma, dopo la parola: «realizzati» e prima delle parole: «dal concessionario uscente» sono inserite le parole: «o acquisiti»;
b) al sesto comma, dopo la parola: «realizzati» e prima delle parole: «dal concessionario uscente» sono inserite le parole: «o acquisiti»;
c) al sesto comma, dopo le parole: «alcun rimborso» sono inserite le parole: «salvo immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC, la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria»;
d) al settimo comma, le parole: «salvo diversa e motivata determinazione dall'ENAC,» sono sostituite dalle parole: «salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata»;